Ormai è ufficiale: il canone Rai si pagherà attraverso la bolletta dell’energia elettrica, anche se il suo importo sarà ridotto da 113 a 100 euro. Per quanto riguarda il 2016, il canone Rai sarà aggiunto alla bolletta elettrica a partire dal mese di luglio (quando si pagheranno anche le rate dei mesi precedenti). L’anno successivo, invece, il canone Rai sarà compreso all’interno della bolletta del proprio fornitore elettrico in dieci rate da dieci euro ciascuna.
Il canone Rai andrà pagato una sola volta all’interno dello stesso nucleo familiare (che ha una sola residenza) e soltanto sulla prima casa. La detenzione di un apparecchio televisivo è presunta e ciò significa che nel caso in cui non lo si possegga, andrebbe presentata un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate per ottenere l’eventuale esenzione al pagamento del canone.
La legge si applica soltanto al possesso di televisori e sono dunque esclusi tutti gli altri apparecchi (come computer, smartphone oppure tablet).
Possono ricevere l’esenzione dal pagamento del canone Rai e successivo coloro che hanno compiuto più di 75 anni o coloro che dichiarano un reddito inferiore agli ottomila euro annui.
Disdetta canone Rai: come si fa? Stando a quanto riportato direttamente dal sito della Rai “Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate“. Ciò dovrebbe significare, in teoria, che si dovrà inviare ogni anno una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non detenzione dell’apparecchio televisivo alla Agenzia delle Entrate.
La disdetta per suggellamento (ossia rendendo inutilizzabili gli apparecchi, chiudendoli in appositi involucri) è definitivamente annullata.
I pochi casi in cui si può legittimamente disdire il canone Rai sono la cessione dei dispositivi e un eventuale incendio, furto, che determinano il non possedimento dell’apparecchio. Vediamoli nel dettaglio:
Per cessione dei dispositivi si intende un televisiore che non è più in grado di ricevere un segnale televisivo o che viene disattivato manualmente. Per far sì che ciò avvenga, bisogna segnalare il vostro caso a mezzo raccomandata specificando le generalità del soggetto all’indirizzo che segue:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) (art.10.R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Dopo aver inviato la vostra richiesta, vi verrà fornito un modulo di dichiarazione integrativa che andrà compilato e restituito allo Sportello S.A.T. Solo e soltanto facendo in questo modo, la procedura sarà portata a termine.
Se avete subìto un incendio, un furto o altri casi che devono essere provati, se insomma non siete più in possesso di un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo, potete evitare l’obbligo del pagamento del canone Rai. Bisogna segnalare il vostro caso a mezzo raccomandata specificando le generalità del soggetto all’indirizzo che segue:
Agenzia delle Entrate S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Ufficio Torino 1 – c.p. 22 – 10121 Torino. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Riceverete poi un modulo dallo Sportello S.A.T. in cui bisognerà specificare tutti i dettagli degli apparecchi che non sono più in vostro possesso.
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